COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.FERRINI – GARA CITTA MONTELLA / G.FERRINI DELL’11.12.05 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.FERRINI – GARA CITTA MONTELLA / G.FERRINI DELL’11.12.05 – PROMOZIONE La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dalla lettura del rapporto di gara si evince con chiarezza il comportamento gravemente scorretto nei confronti dell’assistente arbitrale, da parte del calciatore Iazzetti Francesco. Peraltro, la stessa reclamante ha proceduto alla richiesta di riduzione della sanzione, riconoscendo i fatti commessi dal proprio tesserato, che si appalesano gravi e meritevoli della commisurazione della squalifica, così come determinata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto ed ordina di incamerare la tassa reclamo, non versata, mediante addebito sul conto della società.
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