COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AGROPOLI BRAD – GARA SASSANO CALCIO / AGROPOLI BRAD DEL 13.11.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AGROPOLI BRAD – GARA SASSANO CALCIO / AGROPOLI BRAD DEL 13.11.05 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato, in quant,o dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del 2.1.2006, risulta che il calciatore Cardiello Franco, nato il 4.10.1972, è tesserato dal 6.9.2004 con la società Comprensorio Valdianese e non con la società Sassano Calcio, a favore della quale, dunque, egli non aveva titolo a prendere parte alla gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e di sanzionare la società Sassano Calcio con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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