COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO JUVENTINA CIRCELLO – GARA JUVENTINA CIRCELLO / REAL SUESSOLA DEL 27.11.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO JUVENTINA CIRCELLO – GARA JUVENTINA CIRCELLO / REAL SUESSOLA DEL 27.11.05 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito il presidente della società reclamante, rileva che il reclamo medesimo sia meritevole di accoglimento. Osserva, invero, che il comportamento contestato al calciatore squalificato, Del Grosso Vincenzo, debba ritenersi un gesto irriguardoso nei confronti del direttore di gara e non quale azione diretta ad aggredire. Tanto premesso, questa Commissione giudica congrua e meglio corrispondente all’entità dell’infrazione, effettivamente commessa dal calciatore, la sanzione della squalifica sino alla data del 13.01.2006. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il ricorso e di ridurre la squalifica al calciatore Del Grosso Vincenzo alla data del 13.1.2006; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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