COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASOLLESE – GARA CASOLLESE / GALDESE DEL 29.10.05 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CASOLLESE – GARA CASOLLESE / GALDESE DEL 29.10.05 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va accolto, in quanto risulta quanto segue: dal C.U. n. 104 del 16.6.2005, che al calciatore Izzo Vincenzo, nato il 30.10.1980, tesserato con la società Galdese, era stata inflitta la sanzione della squalifica per una gara effettiva; che tale squalifica non è stata scontata, come si evince dai relativi atti ufficiali, nelle gare della società, che ha utilizzato il calciatore, disputate in data 16.10.05 ed in data 23.10.05, ovvero quelle che hanno preceduto la gara del 29.10.05. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il ricorso e di infliggere alla società Galdese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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