COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVLES LUSTRA – GARA AVLES LUSTRA/STELLA CILENTO DELL’11.12.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVLES LUSTRA – GARA AVLES LUSTRA/STELLA CILENTO DELL’11.12.05 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Preliminarmente va rilevata la inammissibilità del reclamo riguardo le squalifiche a carico dei calciatori Labanca Silvio e Vaccaro Antonio per due giornate, in quanto inappellabili. In ordine alle altre sanzioni impugnate, va rilevato che la reclamante stessa ammette il comportamento gravemente scorretto del Vaccaro Marcello, in relazione al quale la squalifica appare giustamente commisurata. Si ritengono, inoltre, congrue sia la squalifica inflitta al calciatore Vaccaro Vincenzo, sia l’ammenda comminata alla società, in quanto dal rapporto arbitrale si evince con chiarezza e senza contraddizioni il comportamento scorretto del calciatore e dei sostenitori della società Avles Lustra. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto ed ordina incamerarsi la tassa reclamo, non versata, mediante addebito sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it