COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA AVELLANA / VISCIANO FIESTA DEL 29.12.2005 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 60 del 19 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA AVELLANA / VISCIANO FIESTA DEL 29.12.2005 – 3^ CAT.
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Visciano Fiesta, in riferimento alla gara in epigrafe e relativo alla posizione irregolare di calciatori, ne rileva l’inammissibilità (ai sensi dell’art. 29, commi 5 e 6, C.G.S.), in quanto redatto in forma assolutamente generica e privo di doglianze circostanziate. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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