COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROBUR S.V.F. – GARA CELLOLE CALCIO / ROBUR S.V.F. DEL 12.11.2005 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 60 del 19 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO ROBUR S.V.F. – GARA CELLOLE CALCIO / ROBUR S.V.F. DEL 12.11.2005 – PROMOZIONE
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Robur S.V.F. per la gara in epigrafe ed avente per oggetto a posizione dei calciatori Gentile Paolo, nato il 6.6.1976; Capasso (e non Grasso) Vincenzo, nato il 23.1.1986; Gallo Vincenzo, nato il 18.8.1986 e Di Lella Gianluca, nato il 21.7.1986, della società Cellole Calcio, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento (nota del 9.1.2006), risulta che tutti i calciatori, di cui al reclamo, sono regolarmente tesserati a favore della società Cellole Calcio da data antecedente il giorno di disputa della gara, e precisamente: Gentile dall’11.11.2005, Capasso dal 6.9.2005, Gallo dal 5.11.2005 ed infine Di Lella dal 6.9.2005. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e di dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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