COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. ANTONIO MUSTO – DIRIGENTE VILLA LITERNO – GARA VILLA LITERNO / CASAPESENNA DEL 6.11.2005 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 60 del 19 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SIG. ANTONIO MUSTO – DIRIGENTE VILLA LITERNO – GARA VILLA LITERNO / CASAPESENNA DEL 6.11.2005 – PROMOZIONE
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito il dirigente della società ed il direttore di gara, dichiara che il reclamo è parzialmente fondato. Invero, l’Assistente dell’arbitro, in sede di audizione, ha precisato di aver ricevuto uno “scappellotto alla nuca”, ovvero senza alcuna violenza, e non uno schiaffo. Sono state, viceversa, confermate le frasi irriguardose e minacciose, esposte nel referto di gara. Di conseguenza, il reclamo può trovare accoglimento soltanto parziale, in riferimento al gesto non violento, dovendosi ritenere del tutto confermato l’atteggiamento irriguardoso e minaccioso, posto in essere dal ricorrente. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del ricorso, di ridurre al 5.2.2007 l’inibizione a carico del dirigente della società Villa Literno, sig. Antonio Musto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, versata dalla società di appartenenza del dirigente inibito.
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