COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 26 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LITOLUX CALCIO – GARA LITOLUX / DM10 DEL 3.12.2005 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 26 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LITOLUX CALCIO – GARA LITOLUX / DM10 DEL 3.12.2005 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va accolto. Esaminati gli atti ufficiali, in particolare il reclamo della società DM10, datato 7.12.2006 e pervenuto in data 9.12.2005, rileva che esso non risulta inviato anche alla società controparte, come previsto dall’art. 42 C.G.S. Di conseguenza, il reclamo in questione deve ritenersi inammissibile, per cui non poteva instaurarsi regolare procedimento innanzi al Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di annullare la decisione del GiudIce Sportivo, che aveva rimandato la gara de qua, come dal C.U. n. 50 del 15.12.2005, e di infliggere alla società DM10 la perdita della gara con il punteggio di 0-3, per non essersi presentata sul campo di gara nei termini temporali previsti, con le sanzioni accessorie dell’ammenda di euro 55,00 per prima rinuncia, di un punto di penalizzazione in classifica; nulla dispone in ordine all’indennizzo per mancato incasso, essendosi la società comunque presentata; nulla dispone in relazione alla tassa reclamo, non versata.
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