COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 26 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.GIOVANNI BATTISTA – GARA CRAL FINCANTIERI / S.GIOVANNI B. DEL 19.11.05 – 2^ C.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 26 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.GIOVANNI BATTISTA – GARA CRAL FINCANTIERI / S.GIOVANNI B. DEL 19.11.05 – 2^ C. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società S.Giovanni Battista per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione irregolare del calciatore Di Martino Catello, nato il 16.1.1979, della società Cral Fincantieri Stabia, rileva che esso è infondato. Invero, il predetto calciatore, nel corso della gara del 5.11.2005, era stato gravato dalla sanzione dell’espulsione, con conseguente squalifica per due gare, pubblicata sul C.U. n. 38 del 10.11.2005, pag. 688. Il predetto calciatore, nelle successive gare del 13 e 19 novembre 2005, non veniva inserito in distinta e, quindi, scontava le giornate di squalifica. Il Di Martino Catello, inserito nella distinta di gara del 19.11.2005, è in posizione regolare, in quanto trattasi di altro calciatore, nato il 24.2.1984. Ci si trova, dunque, al cospetto di un errore scusabile da parte della reclamante, la quale versa in tale stato in virtù di caso di omonimia dei due tesserati per la società Cral Fincantieri Stabia, come innanzi indicati. Questa C.D., ritiene, per tale via, non censurabile il comportamento della istante, in ragione della sua totale mancanza di colpa nella presentazione di un reclamo che, in base alle risultanze istruttorie, è risultato destituito di fondamento. Pertanto, questa Commissione ritiene, per ragioni di giustizia sportiva, il presente reclamo accoglibile nella sola parte relativa alla sua legittima proponibilità, indotta esclusivamente da un caso di omonimia, non risolvibile da parte della reclamante, in quanto sul C.U. non risultava specificata la data di nascita del calciatore gravato dalla squalifica. Peraltro, sotto il profilo meramente formale, il reclamo deve essere comunque rigettato, in quanto infondato. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo.
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