COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 26 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ARIANO STAZIONE – GARA PIAZZESE / ARIANO STAZIONE DEL 10.10.2005 – AT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 63 del 26 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO ARIANO STAZIONE – GARA PIAZZESE / ARIANO STAZIONE DEL 10.10.2005 – AT. MISTA
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero il calciatore Iannone Luca, nato il 26.12.1990, non risulta tesserato per la società Piazzese, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento in data 23.01.2006. Di conseguenza, il calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo, infliggendo alla società Piazzese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, a norma dell’art. 12, comma 5 lettera a); nulla dispone in ordine alla tassa non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 26 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ARIANO STAZIONE – GARA PIAZZESE / ARIANO STAZIONE DEL 10.10.2005 – AT. MISTA"