COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 26 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CONTRADA – GARA CONTRADA / ALTA IRPINIA DEL 12.11.2005 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 63 del 26 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CONTRADA – GARA CONTRADA / ALTA IRPINIA DEL 12.11.2005 – 3^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società U.S. Contrada per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare dell’assistente dell’arbitro, sig. Zuppa Davide, rileva che esso è infondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento nota del 23.01.2006, risulta che il predetto è tesserato, in qualità di calciatore, per la società Alta Irpinia a decorrere dal 4.11.2005, ovvero da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara. Lo stesso, pertanto, aveva titolo ad essere utilizzato, quale assistente dell’arbitro, nella gara del 4.12.2005. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata sul conto della società.
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