COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 26 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL MARCHESA – GARA REAL MARCHESA / JULE BASILEOS DEL 20.11.2005 – 3^ C.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 26 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL MARCHESA – GARA REAL MARCHESA / JULE BASILEOS DEL 20.11.2005 – 3^ C. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso deve essere parzialmente accolto. Letti gli atti di cui al presente procedimento, rilevata la gravità dei fatti verificatisi sul campo di gara, in particolare gli effetti determinanti sullo svolgimento della gara dalla frase pronunciata dal calciatore Marino Patrizio quale causa scatenante della rissa tra i calciatori delle due squadre; considerato il comportamento dei dirigenti societari che tentavano di ricomporre a normalità le circostanze di gara; P.Q.M. DELIBERA di confermare la squalifica del calciatore Marano Patrizio fino al 24.5.2006 e di ridurre l’ammenda alla società Real Marchesa alla somma di € 100/00; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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