COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 26 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FUTSAL GIUGLIANO – GARA BODY AND SOUL / FUTSAL GIUGLIANO DEL 26.11.2005 – C/5 SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 63 del 26 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO FUTSAL GIUGLIANO – GARA BODY AND SOUL / FUTSAL GIUGLIANO DEL 26.11.2005 – C/5 SERIE C2
La C.D., visti gli atti ufficiali, sentito l’arbitro della gara, letto il reclamo, rileva che esso va accolto. Esaminati gli atti di cui al presente procedimento, in particolare il supplemento di referto del direttore di gara, nonché le risultanze dell’ulteriore attività istruttoria compiuta da questa Commissione, con specifico riferimento all’audizione dell’arbitro, che è risultata circostanziata e precisa in ordine alle responsabilità della vicenda, si rileva che i fatti e le circostanze che hanno determinato l’arbitro ad adottare la decisione della sospensione della gara sono da addebitare esclusivamente alla società ospitante, Body and Soul, sia per il principio di responsabilità oggettiva, in relazione all’aggressione posta in essere dai tifosi, sia per responsabilità diretta, relativa alla mancata adozione di adeguate misure di sicurezza del campo di gioco. P.Q.M.
DELIBERA
di infliggere la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 a carico della società Body and Soul; nulla dispone in ordine alla tassa non versata.
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