COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 2 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 2 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO COSTA – GARA COSTA / FULGOR PIANA DEL 12.12.2005 – 3^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, dalla documentazione in atti emerge (cfr. referti e distinte relativi alle gare Messercola / Costa del 5.11.2005 e Costa / Fulgor Piana del 12.11.2005): che alla gara Messercola / Costa presero parte, per la società ospitata, due calciatori a nome Crisci Vincenzo, uno nato il 2.8.1976, e l’altro nato il 27.3.1983; inoltre, che questo secondo calciatore (n. 10) fu solo ammonito (quasi al termine della gara: al 44’ del s.t.), mentre un altro Crisci Vincenzo (necessariamente il primo, pur indicato con numero inesatto, era stato in precedenza espulso e poi squalificato, come da C.U. n. 12/05). Ciò posto, appare del tutto regolare il comportamento tenuto dalla società Costa e dai suoi tesserati nella successiva gara disputata con la società Fulgor Piana, poiché non è stato inserito in distinta Crisci Vincenzo nato il 2.8.1976 (squalificato per una giornata), mentre invece ha disputato la gara Crisci Vincenzo nato il 27.3.1983, in posizione, dunque, del tutto regolare. Di conseguenza, la delibera del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n.18/05, risulta basata su presupposti del tutto erronee; e cioè sul fatto che sarebbe stato irregolarmente schierato Crisci Vincenzo, nato il 27.3.1983, nella gara Costa / Fulgor Piana. Essa va pertanto annullata in toto, risultando del tutto ingiustificate le sanzioni irrogate alla società Costa (perdita della gara per 0-3 e ammenda di € 100,00), nonché al dirigente Mauro Francesco (inibizione fino al 28.2.2006). P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo, e di annullare le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo nel C.U. n. 18/05 nei confronti della società Costa e del tesserato Mauro Francesco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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