COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 2 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO L.A.F. FIVE SOCCER – GARA ATL.PORTICI / LAF FIVE SOCCER DEL 14.1.2006 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 2 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO L.A.F. FIVE SOCCER – GARA ATL.PORTICI / LAF FIVE SOCCER DEL 14.1.2006 – C/5 SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è da rigettare. Difatti, letto il referto arbitrale, da considerarsi quale fonte privilegiata di prova, rileva che nulla si evince, che possa in qualsiasi modo confermare le argomentazioni della reclamante. Esse, pertanto, non possono essere ritenute idonee a smentire il rapporto arbitrale. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della reclamante.
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