COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 2 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R. CAMPANIA – NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE CICCARELLI GIUSEPPE E DELLA SOCIETÀ U.S. ARZANESE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 2 febbbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R. CAMPANIA – NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE CICCARELLI GIUSEPPE E DELLA SOCIETÀ U.S. ARZANESE
La C.D., letto il deferimento del Presidente del C.R. Campania, rileva che esso è fondato. Infatti il Presidente del C.R.C. deferiva il calciatore Ciccarelli Giuseppe, in quanto lo stesso teneva una condotta in violazione dell’art.1 del C.G.S. pronunziando frasi offensive nei confronti dei sostenitori locali e di un assistente di Polizia. L’episodio si è verificato al termine della gara ed al di fuori dello stadio di Ischia Porto; pertanto stimasi equo e congruo irrogare al Ciccarelli Giuseppe la squalifica per due gare. P.Q.M.
DELIBERA
di infliggere al calciatore Ciccarelli Giuseppe la squalifica per due gare effettive.
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