COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 9 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ALBA S. NICOLA – GARA HERMES CASAGIOVE / ALBA S.NICOLA DEL 22.01.06 – AT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 9 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ALBA S. NICOLA – GARA HERMES CASAGIOVE / ALBA S.NICOLA DEL 22.01.06 – AT. MISTA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è di competenza del Giudice Sportivo, in quanto incentrato sull’impiego di calciatori fuori quota. Invero, deve ancora una volta ribadirsi che, mentre il reclamo sulla posizione irregolare dei calciatori (agli effetti del tesseramento, o agli effetti disciplinari) è di competenza di questa C.D., rientra nella esclusiva competenza del Giudice Sportivo (in quanto relativo all’irregolare svolgimento della gara), come da consolidata giurisprudenza della C.A.F., il reclamo in ordine all’utilizzo di calciatori fuori quota in numero eccedente, rispetto a quello consentito dalla norma di riferimento. Preso atto della dichiarazione della segreteria del G.S. del C.R. Campania, dalla quale si evince il mancato inoltro, da parte della società reclamante, del rituale e formale preannuncio, così come prescritto dall’art. 42, comma 1, C.G.S., non può che pronunciarsi l’inammissibilità del reclamo, non sanabile neppure mediante la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo medesimo, in ragione della carenza del richiamato presupposto (telegramma o fax di preannuncio reclamo), essenziale ai fini della validità del ricorso medesimo. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi, a carico della società, la tassa, non versata
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