COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 9 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.G.BANZANO – GARA GIOVANI S.STEFANESI / G.G. BANZANO DEL 26.11.2005 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 9 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.G.BANZANO – GARA GIOVANI S.STEFANESI / G.G. BANZANO DEL 26.11.2005 – 3^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, i calciatori Vingo Giuseppe, nato il 27.1.1991; Romano Camillo, nato il 18.10.1991; Vitale Carmine, nato il 13.4.1990; Caruso Antonio, nato il 18.2.1990 ed Ambrosone Giuseppe, nato il 13.10.1990, benché risultino tutti tesserati a favore della società Giovani S. Stefanesi dal 28.10.2005, ovvero da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame, non erano legittimati a prendere parte alla gara medesima, in quanto non risulta rilasciata a favore di alcuno di loro l’autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F. (come si evince dalla comunicazione dell’Ufficio Tesseramento in data 9.1.2006). P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo, infliggendo alla società Giovani S.Stefanesi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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