COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 9 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N.C.RIARDO – GARA FORMICOLA /N.C.RIARDO DEL 27.11.2005 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 9 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N.C.RIARDO – GARA FORMICOLA /N.C.RIARDO DEL 27.11.2005 – 3^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentito il presidente della società N.C. Riardo nella seduta del 23.1.2006; sentito l’arbitro nella seduta odierna; rilevato che, dalle dichiarazioni rese dal presidente, nonché dall’arbitro, emergono la gravità del comportamento del calciatore Marco Barbarino, nonché la scorrettezza del comportamento di alcuni tesserati della società reclamante, per cui la punizione sportiva inflitta della perdita della gara, nonché la squalifica del calciatore Marco Barbarino e l’ammenda di € 100,00, pubblicate sul C.U. n. 15 dell’1.2.2006, devono ritenersi proporzionate alle infrazioni commesse. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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