COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 9 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SARNESE 1926 – GARA ROCCHESE / SARNESE DEL 4.1.2006 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 9 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SARNESE 1926 – GARA ROCCHESE / SARNESE DEL 4.1.2006 – PROMOZIONE La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va dichiarato inammissibile. Invero, il reclamo è stato spedito il 20.1.2006, con raccomandata n. 12802424867-6, ovvero oltre il termine temporale prescritto dall’art. 42, comma 3, C.G.S. (sette giorni dallo svolgimento della gara). P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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