COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 9 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AR CALCIO STELLA CILENTO – GARA STELLA CILENTO / MARINA DEL 4.12.2005 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 9 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AR CALCIO STELLA CILENTO – GARA STELLA CILENTO / MARINA DEL 4.12.2005 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito il direttore di gara a chiarimenti, rileva che esso è parzialmente fondato. La reclamante invoca la contraddittorietà delle dichiarazioni arbitrali giustificative del provvedimento dell’interruzione della gara, e conclude per la ripetizione della stessa. Invero, da un’attenta valutazione degli episodi narrati dal direttore di gara a più riprese, da ultimo l’audizione nella data di questa riunione della Commissione Disciplinare, emerge un quadro non chiaro in relazione all’episodio rissa da questi descritto. Invero, nella prima parte delle dichiarazioni a referto viene indicata una mancanza di “serenità”, facendola scaturire da una lite tra gli espulsi dal campo, che avveniva nei pressi degli spogliatoi. Con la seconda dichiarazione, veniva evidenziato che nei pressi del centrocampo i componenti delle squadre “continuavano a malmenarsi” senza suffragare l’accaduto con riferimenti dettagliati e puntuali circa l’impossibilità a riprendere il giuoco. Tale ultimo assunto non ha trovato elementi a sostegno nemmeno nell’audizione presso questa C.D., nella quale viene fatta menzione degli episodi che hanno coinvolto i sigg. Gozza Antonio, Gozza Marco e Del Duca Massimiliano e si fa riferimento al conseguente intervento dei rispettivi compagni di squadra, ma al solo fine di separare i litiganti. Inoltre, viene espressamente richiamato l’intervento dei due Carabinieri, che sedavano gli animi, sia pure “solo in parte”, ma senza alcuna indicazione di circostanze ostative alla ripresa del gioco. Alla luce di quanto evidenziato, si può affermare che sia stato attribuito agli accadimenti un significato non conforme al loro svolgimento, quale conseguenza di un’incongruente descrizione dei fatti, della mancata attuazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei tesserati coinvolti nella colluttazione avvenuta a centrocampo e dalla carenza di motivazione in ordine alla interruzione dell’incontro. Anche la segnalazione, nel rapporto di gara, dei numerosi tentativi volti a sedare la rissa, è da ritenersi una mera clausola di stile, se non è suffragata da precisi riferimenti relativi al comportamento tenuto in concreto dai tesserati sul terreno di gioco. Inoltre, i fatti indicati non possono essere qualificati come rissa, in quanto tale fattispecie presuppone condotte violente, che non sia possibile reprimere con immediatezza. Il comportamento dei tesserati, per contro, è stato deviato dal fervore scaturito da un episodio singolo e circostanziato che, tra l’altro, non ha conseguenze causali dirette sul provvedimento interruttivo disposto dall’arbitro, non potendo questa Commissione ritenere la mancanza di serenità requisito ostativo determinante in ordine alla prosecuzione della gara. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale del reclamo, di disporre la ripetizione della gara; relativamente ai tesserati Gozza Antonio, Gozza Marco e Del Duca Massimiliano, di confermare le sanzioni inflitte in prime cure; dispone incamerarsi la tassa reclamo, presentato dal sig. Gozza Marco; nulla dispone in ordine alla tassa della società Stella Cilento, non versata.
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