COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 16 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. SANT’ANASTASIA – GARA S. ANASTASIA / S. PIO DEL 23.1.2006 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 68 del 16 febbbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. SANT’ANASTASIA – GARA S. ANASTASIA / S. PIO DEL 23.1.2006 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone, in ragione dell’urgenza, lo stralcio relativo alla decisione in ordine alla sanzione disciplinare della squalifica per sei giornate di gara, inflitta dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Schiavone Pasquale, impugnata nel reclamo. Nel merito, considerato il comportamento ingiurioso e minaccioso tenuto dal calciatore, come si rileva dal referto arbitrale, che configura fonte privilegiata di prova, questa Commissione ritiene di dover confermare la squalifica inflitta al tesserato medesimo. In relazione alle altre doglianze, di cui al reclamo, dispone la convocazione dell’arbitro per la riunione del 20 febbraio 2006, sospendendo ogni decisione all’esito dell’audizione medesima. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo, nella parte relativa alla richiesta di riduzione della squalifica a carico del calciatore Schiavone Pasquale; di rinviare le decisioni in ordine alle altre richieste, di cui al reclamo, all’esito dell’audizione del direttore di gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, in attesa delle successive decisioni.
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