COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 16 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. GIUGLIANO CALCIO A 5 – GARA REDAS NAPOLI / GIUGLIANO CALCIO A 5 DEL 10.12.2005 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 16 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. GIUGLIANO CALCIO A 5 – GARA REDAS NAPOLI / GIUGLIANO CALCIO A 5 DEL 10.12.2005 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito il presidente della società reclamante, rileva che il reclamo medesimo merita parziale accoglimento. Invero, come si evince dal testo del rapporto arbitrale, il gesto del calciatore Ranucci Antonio, pur certamente deplorevole, deve essere considerato irriguardoso ed irridente, ma senza alcuna connotazione o caratterizzazione di atto violento, o finalizzato a colpire il direttore di gara. Questa Commissione, dunque, ritiene di dover ridimensionare la sanzione, con la riduzione a tutto il 28 febbraio 2006. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica a carico del calciatore Ranucci Antonio al 28.02.2006; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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