COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 23 febbbraio 2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1 GARA ARTEMA – REGHINNA MAJOR DEL 19/2/06
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 70 del 23 febbbraio 2006
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1
GARA ARTEMA – REGHINNA MAJOR DEL 19/2/06
Il G.S., letto il referto arbitrale, rileva che la sopraindicata gara non si è disputata per l’assenza della società Reghinna Major. Poiché risulta che la suddetta società è rinunciataria per la quarta volta nel corso dell’attuale Campionato. In applicazione dell’art. 53 n/ri 2,4,5,7 N.O.I.F.;
DELIBERA
di infliggere alla società Reghinna Major la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 nonché l’ammenda di € 550.00 relativa alla quarta rinuncia e la sua esclusione dal prosieguo del Campionato di competenza. Rilevato, inoltre, che la quarta rinuncia si è verificata durante il girone di ritorno, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-6 in favore della società con la quale avrebbe dovuto disputare al gara fissata in calendario.
DISPONE
inoltre, il decadimento d’autorità dal vincolo dei giocatori tesserati per la società Reghinna Major nel rispetto dell’art. 110 N.O.I.F., commi 1 e 2.
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