COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 23 febbbraio 2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA NAPOLI CLUB AFRAGOLA – ATLETICO FRATTESE DEL 19/2/06

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 23 febbbraio 2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA NAPOLI CLUB AFRAGOLA – ATLETICO FRATTESE DEL 19/2/06 Il G.S., letto il referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe; rileva che al 39° del primo tempo il massaggiatore della società Napoli Club Afragola, sig. Silvestro Clemente, in seguito ad una decisione dell’arbitro lo ingiuriava e minacciava ripetutamente; che lo stesso massaggiatore invitato dal direttore di gara ad allontanarsi, non solo si rifiutava ma addirittura avvicinando il suo volto a quello dell’arbitro proseguiva in tono ancora più minaccioso. A questo punto l’arbitro richiamava l’attenzione del capitano della società Napoli Club Afragola per far allontanare il su indicato massaggiatore, ma questi resisteva anche ai ripetuti interventi del capitano mentre altri giocatori della società Napoli Club Afragola iniziavano a contestare l’arbitro ed a fare pressioni affinché facesse rimanere in panchina il sig. Silvestro Clemente. L’arbitro, considerato l’atteggiamento particolarmente minaccioso anche di altri calciatori della società Napoli Club Afragola, attesa l’assenza della Forza Pubblica, per tutelare al sua incolumità riteneva di continuare la gara pro-forma. Per tali motivi, visto l’art. 12 CGS; DELIBERA di infliggere alla società Napoli Club Afragola la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, mentre per i provvedimenti a carico dei singoli tesserati si rimanda alla camicia di gara.
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