COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 23 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ANTESSANO CALCIO – GARA MIRANDA / ANTESSANO CALCIO DEL 5.02.2006 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 23 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ANTESSANO CALCIO – GARA MIRANDA / ANTESSANO CALCIO DEL 5.02.2006 – 3^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Infatti, l’infrazione commessa dal calciatore Paolillo Mauro è stata equamente sanzionata dal Giudice Sportivo, rilevato dal rapporto arbitrale che egli “rispondeva nella medesima maniera alle offese ricevute”, ovvero con calci e pugni contro un calciatore avversario, che l’aveva aggredito. Dagli atti ufficiali, invero, non si evincono le due circostanze descritte dalla reclamante, ossia che il calciatore Paolillo Mauro sarebbe stato aggredito da “4/5 persone entrate arbitrariamente sul terreno di gioco” e che la sua reazione sarebbe stata “legittima”, in ragione dell’aggressione subita da più persone. Di conseguenza, deve confermarsi la sanzione inflitta dal primo Giudice. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto ed ordina addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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