COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 23 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN GIOVANNI – GARA STELLA ROSSA / SAN GIOVANNI DEL 22.1.06 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 70 del 23 febbbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SAN GIOVANNI – GARA STELLA ROSSA / SAN GIOVANNI DEL 22.1.06 – 3^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Preliminarmente, si rileva l’inammissibilità del reclamo per quello che riguarda la posizione del calciatore Parente Luca, squalificato per due gare, e quindi non reclamabile. Per quello che riguarda, invece, i calciatori Tranfa Pellegrino e Tranfa Nicola, dalla lettura del referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, emerge con chiarezza che gli stessi hanno assunto un comportamento antisportivo. Con la stessa chiarezza, poi, si evince che il direttore di gara ha sicuramente individuato nei tifosi della società A.S.D. San Giovanni i responsabili delle minacce e dello sputo, dal quale è stato attinto durante la gara. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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