COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CERVINARA – GARA CERVINARA / ALBA DURAZZANO SANT’AGATA DEL 4.1.06 – ECC.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CERVINARA – GARA CERVINARA / ALBA DURAZZANO SANT’AGATA DEL 4.1.06 – ECC.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, lette le controdeduzioni della società Alba Durazzano Sant’Agata, rileva che il reclamo debba essere accolto. In particolare, come evidenziato dalla ricorrente e come emerge dal combinato disposto della Regola 5 del Giuoco Calcio e relative Decisioni IFAB, dell’art. 60 delle N.O.I.F. e dell’art. 24 comma 3 del C.G.S., il giudizio sull’impraticabilità del terreno di giuoco è di esclusiva competenza dell’arbitro e non può costituire oggetto di giudicato da parte del Giudice Sportivo, né, nel caso di specie, si rilevano fatti o circostanze che possano consentire di ricostruire, con adeguata ponderatezza nel giudizio, responsabilità diretta a carico della società ospitante, per aver determinato o concausato l’impraticabilità del terreno di gioco rilevata dall’arbitro. P.Q.M.
DELIBERA
di annullare la punizione sportiva della perdita della gara, che era stata inflitta a carico della società Cervinara; dispone per la ripetizione della gara. Manda gli atti al Comitato Regionale per quanto di competenza; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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