COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NOCELLETO – GARA HERMES CASAGIOVE / NOCELLETO DEL 12.2.06 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NOCELLETO – GARA HERMES CASAGIOVE / NOCELLETO DEL 12.2.06 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Per quanto attiene alla prima richiesta della società reclamante, di riduzione dell’ammenda di euro 340,00, la stessa va respinta, giacché è di tutta evidenza – come si rileva dalle stesse motivazioni del reclamo – che il direttore di gara è stato ingiuriato da persona non indicata in distinta, da identificarsi con il Presidente della società Nocelleto, peraltro inibito. Anche la seconda doglianza, relativa all’entità delle squalifiche comminate ai calciatori Cannellino Massimo e Freda Angelo, va respinta, condividendo questa Commissione Disciplinare le motivazioni del primo Giudice, in quanto le squalifiche irrogate sono congrue, in relazione alle infrazioni indicate dall’arbitro nel suo rapporto di gara, che costituisce, com’è noto, fonte privilegiata di prova. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Nocelleto; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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