COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CAPODIFIUME – GAERA CAPODIFIUME / S.MICHELE O. DEL 22.01.06 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 02 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CAPODIFIUME – GAERA CAPODIFIUME / S.MICHELE O. DEL 22.01.06 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è parzialmente fondato. La squalifica, inflitta a carico del calciatore Gargiulo Nando, appare eccessiva in relazione a quanto effettivamente accaduto e riportato nel referto dal direttore di gara (insistente richiesta che non fosse riportata l’ammonizione notificata nel corso della gara, ma senza assumere atteggiamenti minacciosi, od ingiuriosi). Pertanto, pur in presenza di un comportamento da stigmatizzare, la squalifica deve essere ridotta a tutto il 3 marzo 2006. P.Q.M. DELIBERA di accogliere in parte il reclamo proposto dalla società Capodifiume e, per l’effetto, di ridurre al 3 marzo 2006 la squalifica irrogata al calciatore Gargiulo Nando; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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