COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL IPPOGRIFO – GARA REAL IPPORGRIFO / SARNESE DEL 22.2.2006 – FINALE COPPA ITALIA DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL IPPOGRIFO – GARA REAL IPPORGRIFO / SARNESE DEL 22.2.2006 – FINALE COPPA ITALIA DILETTANTI La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è inammissibile. La doglianza della società istante è proposta in riferimento alla squalifica dell’allenatore Squillante Luigi fino al 15.3.2006. Tenuto conto che tale sanzione è inferiore ad un mese, questa Commissione non può procedere all’esame del merito, in base a quanto disposto dall’art. 41, comma 3, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva, che prescrive la non impugnabilità dei provvedimenti disciplinari a carico dei tecnici, “fino ad un mese”. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, a carico della società Real Ippogrifo.
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