COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VICTORIA REAL BAGNESE – GARA JUVENTUDE STABIA / VICTORIA REAL BAGNESE DEL 19.11.2005 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VICTORIA REAL BAGNESE – GARA JUVENTUDE STABIA / VICTORIA REAL BAGNESE DEL 19.11.2005 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società Victoria Real Bagnese, che ne aveva presentato rituale richiesta, audito l’arbitro della gara e riascoltatolo successivamente, in relazione ai chiarimenti resi necessari dall’audizione della reclamante; sentita di nuovo la società reclamante, al fine della doverosa presa d’atto (e delle eventuali deduzioni integrative) in ordine alle dichiarazioni suppletive del direttore di gara; rileva: la società reclamante, che non ha prodotto la documentazione probatoria, che si era riservata di depositare presso questa C.D., si è limitata, all’atto delle sue audizioni, a ribadire il contenuto del reclamo, sottolineando che l’arbitro non avrebbe “utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per portare a termine la gara e per sedare i tafferugli in atto” (con il che, indirettamente confermando che si erano effettivamente verificati episodi tutt’altro che conformi ai principi dello sport). Va sottolineato che la società Victoria Real Bagnese ha sostenuto, nel proprio reclamo, tra l’altro: di essere stata vittima di un’aggressione; che l’arbitro sarebbe stato pesantemente minacciato dai calciatori della società antagonista; che l’invasione di campo sarebbe stata attuata esclusivamente da sostenitori della società ospitante; che il direttore di gara, nel suo rapporto (del quale la società Victoria Real Bagnese aveva chiesto e ritirato copia), non avrebbe individuato con certezza l’appartenenza degli “invasori” ad una, o ad entrambe le società; tanto premesso, la società Victoria Real Bagnese ha chiesto la revoca delle sanzioni disciplinari a proprio carico, inclusa la punizione sportiva della perdita della gara, inflitta dal Giudice Sportivo a carico di entrambe le contendenti. In relazione alla vicenda, all’atto delle due diverse audizioni, l’arbitro della gara ha sottolineato alcuni aspetti risolutivi in ordine alle determinazioni di giustizia sportiva: in primis, che egli ritiene che “gli spettatori che scavalcarono la rete e sono entrati in campo… erano di entrambe le società”; che i calciatori di entrambe le società “si spintonavano ed ingiuriavano”; di aver “dovuto sospendere la gara, in quanto in campo si picchiavano sia tifosi avevano invaso il campo, delle rispettive società, che dirigenti e giocatori”; che non avrebbe potuto proseguire la gara “perché vi erano troppe persone che avevano invaso il terreno di gioco e, quindi, non vi erano più i presupposti per poter continuare… a causa dei tafferugli fra entrambe le tifoserie e fra calciatori e dirigenti”. Tanto premesso, questa Commissione ritiene che, anche alla luce delle audizioni del direttore di gara e dei suoi chiarimenti, la responsabilità della negativa vicenda debba essere addebitata ad entrambe le società contendenti, sia per quel che concerne la partecipazione diretta dei propri tesserati agli episodi che hanno determinato l’irregolarità di svolgimento della gara e la sua definitiva sospensione, sia per quel che riguarda il profilo della responsabilità oggettiva di entrambe (i richiamati “tafferugli” tra i tifosi delle due società). P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Victoria Real Bagnese e dispone incamerarsi la tassa, previo addebito sul conto della società.
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