COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG. RAFFAELE SORVILLO, CALCIATORE DELL’U.S. REAL ORTESE E DELLA SOCIETÀ REAL ORTESE – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG. RAFFAELE SORVILLO, CALCIATORE DELL’U.S. REAL ORTESE E DELLA SOCIETÀ REAL ORTESE – PROMOZIONE La Commissione Disciplinare, letto l’atto di deferimento disciplinare, attivato dal sig. Procuratore Federale della F.I.G.C., come da comunicazione pervenuta a questo C.R. in data 27.01.2006, come segue: a) a carico del calciatore per violazione dell’art. 1, comma 3, C.G.S., per omessa presenza, in risposta alla sua convocazione, disposta dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini per sentirlo in qualità di testimone in relazione ad altro procedimento, relativo all’incolpazione di irregolare attività da allenatore, svolta dal sig. Crescenzo Perfetto, nel corso della stagione sportiva 2004/2005; b) a carico della società Real Ortese, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S., in ordine alla violazione addebitata al proprio nominato tesserato; verificata la regolarità delle notifiche alle parti interessate, in relazione alla convocazione per la seduta della Commissione Disciplinare del 20 marzo 2006; preso atto dell’avvenuta presenza e delle dichiarazioni rese dal calciatore in esame (che ha riconosciuto la propria assenza alla richiamata convocazione dell’Ufficio Indagini, giustificandola per motivi di lavoro fuori regione) e dal rappresentante della società Real Ortese, che ha precisato di aver doverosamente avvertito, a suo tempo, il calciatore Sorvillo Raffaele della convocazione in argomento; preso atto delle conclusioni del rappresentante della Procura Federale, avv. Salvatore Sallustio, che aveva chiesto le sanzioni di seguito indicate: sette giornate di squalifica a carico del calciatore Sorvillo Raffaele; l’ammenda di euro 200,00 a carico della società Real Ortese; valutate le circostanze di diritto e di fatto, questa C.D. ritiene conforme ad equità infliggere al calciatore Sorvillo Raffaele la squalifica per tre giornate di gare, in ragione, da un lato, dell’omessa giustificazione all’atto del procedimento che ha originato l’attuale disamina e, dall’altro, del corretto comportamento, in occasione del presente procedimento; alla società Real Ortese la sanzione pecuniaria di euro 100,00, per responsabilità oggettiva, attenuata dal comportamento diligente e leale. P.Q.M. DELIBERA infliggere al calciatore Sorvillo Raffaele la squalifica per tre giornate di gara ed alla società Real Ortese la sanzione pecuniaria di euro 100,00.
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