COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL TRENTINARA – GARA REAL TRENTINARA / CARILLIA DEL 5.02.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL TRENTINARA – GARA REAL TRENTINARA / CARILLIA DEL 5.02.2006 – 2^ CAT. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, audito l’arbitro della gara e sentita la società reclamante, rileva, in via preliminare, che questo Collegio giudicante si era già pronunciato, stralciandola – in ragione dell’urgenza – dal reclamo presentato dalla società Real Trentinara, in ordine alla posizione disciplinare del calciatore Marino Francesco, gravato da squalifica per quattro giornate di gare. Con la relativa decisione, pubblicata sul C.U. n. 72 del 2.03.2006 del C.R. Campania, alla pag. 1885, era stato respinto il reclamo, nella parte relativa alla richiesta di riduzione della squalifica a carico del nominato calciatore ed era stato disposto il rinvio “delle decisioni, in ordine alle altre richieste… all’esito dell’audizione del direttore di gara”. Sentito dunque, l’arbitro della gara (che ha specificato che i comportamenti dei calciatori siano stati alcuni “irriguardosi”, altri “violenti”, confermando però, in modo inequivocabile e non revocabile in dubbio, la responsabilità diretta del calciatore Marino Giuseppe della società Real Trentinara), questa C.D. ritiene conforme ad equità e giustizia sportiva la conferma della squalifica fino al 12.04.2006, inflitta a carico del calciatore Marino Domenico, nonché la squalifica fino al 5.08.2006, a carico dell’assistente dell’arbitro, Fraiese Rosario; ritiene, viceversa, che la squalifica del calciatore Marino Giuseppe debba essere ridotta al 31.10.2007. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre al 31.10.2007 la squalifica a carico del calciatore Marino Giuseppe; di confermare, nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it