COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GLADIATOR 1924 – GARA CASAPULLA / GLADIATOR DEL 23.03.2006 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GLADIATOR 1924 – GARA CASAPULLA / GLADIATOR DEL 23.03.2006 – ATT. MISTA La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, rileva, in via preliminare, che la società reclamante non ha rispettato le modalità, prescritte dalla procedura speciale, relativa alle ultime quattro giornate di gare, pubblicata sul C.U. n. 159/A della F.I.G.C., allegato al C.U. N. 72 del 2.03.2006 del C.R. Campania. Invero, a questo C.R. è pervenuto, nei termini temporali prescritti, il prescritto fax del reclamo della società Gladiator 1924, seguito, in data 27.03.2006 (ovvero, di due giorni oltre il termine delle ore 12.00 del giorno successivo a quello di disputa della gara), da raccomandata postale, con allegata prova della spedizione contestuale dei motivi di reclamo alla società controparte. Il reclamo, dunque, deve essere dichiarato inammissibile per due motivazioni, peraltro analoghe: al fax (trasmesso al C.R. Campania nei termini temporali prescritti) non è stata allegata la prova del formalizzato, contestuale inoltro dei motivi di reclamo anche alla società controparte; la raccomandata postale (alla quale era stata, viceversa, allegata la prova di cui innanzi) è pervenuta oltre i termini prescritti. In ogni caso, a prescindere dalle irregolarità formali, che impongono la declaratoria di inammissibilità del reclamo, va precisato, ad abundantiam, che sono risultate assolutamente regolari, da data antecedente il giorno di disputa della gara, le posizioni dei due calciatori e dell’assistente di parte, che erano state presunte come irregolari, nel testo del reclamo in esame, dalla società Gladiator 1924. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, di cui all’epigrafe; di disporre l’addebito della tassa reclamo, non versata, a carico della società Gladiator 1924.
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