COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.ANDREA – GARA REAL PALMESE / S.ANDREA DELL’11.2.2006 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.ANDREA – GARA REAL PALMESE / S.ANDREA DELL’11.2.2006 – PROMOZIONE
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va dichiarato inammissibile. Invero, il ricorso avverso la regolarità dello svolgimento della gara (sostituzione irregolare di calciatore), a norma dell’art. 42 C.G.S. è di competenza del Giudice Sportivo. La trasmissione degli atti da parte di questa C.D. al competente Giudice Sportivo poteva avvenire se la società S.Andrea avesse provveduto entro la mezzanotte del giorno successivo alla gara ad inviare il preannuncio di reclamo telegrafico o a mezzo fax. Poiché il preannuncio non è stato formalizzato, è mancato un requisito essenziale per la validità del reclamo, questa C.D.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la relativa tassa, non versata, sul conto della società.
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