COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS RECALE – GARA CALCIO CARINARO / VIRTUS RECALE DEL 28.01.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS RECALE – GARA CALCIO CARINARO / VIRTUS RECALE DEL 28.01.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, il sig. Barbato Luigi, utilizzato come assistente di parte dalla società Calcio Carinaro nella gara in epigrafe, non risulta tesserato né come calciatore né censito come dirigente, come dalle relative note dell’Ufficio Tesseramento e della Segreteria del C.R. Campania. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del ricorso, di infliggere alla società Calcio Carinaro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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