COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CANNALONGA – GARA CANNALONGA / LAURINO DEL 28.01.06 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CANNALONGA – GARA CANNALONGA / LAURINO DEL 28.01.06 – 2^ CAT. La C.D., esaminati gli atti del fascicolo di ufficio; letto il reclamo della società Cannalonga, rileva che esso è fondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, risulta che il calciatore Gregorio Angelo, nato il 19.11.1986, pur essendo regolarmente tesserato con la società Laurino dal 31.10.2002, risulta trasferito in prestito alla società Moliterno a decorrere dal 17.9.2005; pertanto, egli non aveva titolo a partecipare alla gara de qua. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera c), C.G.S., di infliggere alla società Laurino la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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