COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CESARE ALFANO CAMPIGLIANO – GARA SEI CASALI / CESARE ALFANO CAMPIGLIANO DEL 5.03.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CESARE ALFANO CAMPIGLIANO – GARA SEI CASALI / CESARE ALFANO CAMPIGLIANO DEL 5.03.2006 – 1^ CAT. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che la società Cesare Alfano Campigliano ha impugnato, chiedendone la revoca, la sanzione pecuniaria di euro 250,00, inflitta a carico della società ricorrente, nonché la squalifica fino al 14.04.2006, inflitta a carico dell’allenatore, sig. Della Calce Alfredo, sia per aver ingiuriato l’arbitro della gara, sia in senso specifico di aggravamento di una sanzione, già disposta a suo carico, dal Giudice Sportivo del C.R. Campania, fino al 7.03.2006. Invero, con proprie distinte decisioni, pubblicate entrambe sul C.U. n. 74 del 9 marzo 2006, il Giudice Sportivo del C.R. Campania aveva inflitto le seguenti sanzioni: all’allenatore, sig. Della Calce Alfredo, la squalifica fino al 14.04.2006 (si ribadisce: anche, ma non esclusivamente, a titolo di aggravamento della precedente sanzione), per essere egli stato presente all’interno del terreno di gioco, in occasione della gara del 5.03.2006, di cui al reclamo in esame; alla società Cesare Alfano Campigliano l’ammenda di euro 250,00, con la motivazione esclusiva di aver consentito al Della Calce Alfredo di sedere in panchina “sebbene inibito”. All’atto delle sue decisioni, il Giudice Sportivo del C.R. Campania non aveva tenuto conto della delibera di questa Commissione Disciplinare, pubblicata sul C.U. n. 38 del 10.11.2005, in ragione della quale la squalifica a carico dell’allenatore Della Calce Alfredo era stata ridotta al 7.01.2006. Ne consegue che la presenza in panchina del Della Calce Alfredo, quale allenatore, in occasione della gara, di cui al reclamo, era del tutto legittima. Va aggiunto che, con provvedimento di errata-corrige, pubblicato sul C.U. n. 75 del 10.03.2006 del C.R. Campania, il Giudice Sportivo del Comitato medesimo aveva disposto che venisse “depennata l’ammenda di euro 250,00, erroneamente irrogata” a carico della società Cesare Alfano Campigliano ed, inoltre, che la squalifica a carico del Della Calce Alfredo dovesse “intendersi fino al 5.04.2006”. Questa Commissione Disciplinare ritiene doveroso che si tenga conto di tutte le circostanze, di cui alla vicenda in esame. Al riguardo, prende in primo luogo atto della revoca – già determinata dal Giudice Sportivo del C.R. Campania – dell’ammenda di euro 250,00, a carico della società reclamante e della riduzione, come innanzi specificata, della squalifica a carico dell’allenatore in parola. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo, di prendere atto e di confermare i richiamati provvedimenti, già disposti dal Giudice Sportivo, di revoca dell’ammenda di euro 250,00 e di riduzione al 7.04.2006 della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Alfredo Della Calce; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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