COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AGRO S.CIPRIANO – GARA AGRO S.CIPRIANO / CAL. S.TAMMARO DEL 26.2.06 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AGRO S.CIPRIANO – GARA AGRO S.CIPRIANO / CAL. S.TAMMARO DEL 26.2.06 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è parzialmente fondato. Invero, da un’attenta lettura del referto di gara, la condotta assunta del sig. Martino Francesco risulta non particolarmente grave nei confronti dell’arbitro. Per questi motivi la sanzione comminata dal Giudice Sportivo va congruamente ridotta in base ai principi di equità e proporzionalità della punizione. P.Q.M. DELIBERA di ridurre l’inibizione al sig. Martino Francesco all’1.04.2006; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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