COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROCCA SAN FELICE – GARA MELITESE / ROCCA S.FELICE DELL’8.1.2006 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROCCA SAN FELICE – GARA MELITESE / ROCCA S.FELICE DELL’8.1.2006 – 3^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, il calciatore Pugliese Gianluca, nato il 18.9.1981, nella gara del 22.12.2005 San Sossio Baronia / Melitese fu espulso dal campo e squalificato per due gare effettive, come dal C.U. n. 14 del 29.12.2005, pag. 142, del C.P. di Avellino. Nella gara successiva di Campionato dell’8.1.2006, la società Melitese utilizzava il calciatore nonostante fosse squalificato, contravvenendo, così, alle norme del C.G.S. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera c), C.G.S., di infliggere alla società Melitese la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it