COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CENTRO ESTER – GARA CENTRO ESTER / FEMMINILE PONTECAGNANO DEL 18.02.2006 – CALCIO FEMMINILE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CENTRO ESTER – GARA CENTRO ESTER / FEMMINILE PONTECAGNANO DEL 18.02.2006 – CALCIO FEMMINILE
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, la calciatrice Tesoriero Jessica, nata il 22.4.1991 (tesserata dal 29.09.2005), risulta autorizzata da questo C.R. ex art. 34 NOIF, comma 3, con Comunicato Ufficiale n. 74 del 9.3.2006, pag.1891, quindi, in data successiva alla gara in epigrafe. Pertanto, la calciatrice era stata impiegata nella predetta gara, dalla società Femminile Pontecagnano, in posizione irregolare. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo ed a norma dell’art. 12, comma 5, lettera c), C.G.S., di infliggere alla società Femminile Pontecagnano la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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