COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL ORTESE – GARA FRATTAMINORESE / REAL ORTESE DEL 18.3.2006 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL ORTESE – GARA FRATTAMINORESE / REAL ORTESE DEL 18.3.2006 – ATT. MISTA
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società Real Ortese in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gara, così come statuito dal C.U. n. 159/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 72 del 2.3.2006 del C.R. Campania. La declaratoria d’inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dall’art. 29, commi 5 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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