COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PRO LOCO LUCUS LAURI – GARA PRO LOCO LUCUS LAURI / REAL GRAZZANISE DEL 19.02.2006 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PRO LOCO LUCUS LAURI – GARA PRO LOCO LUCUS LAURI / REAL GRAZZANISE DEL 19.02.2006 – 3^ CAT.
La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che la sanzione inflitta, dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Caserta, competente in ordine al Campionato Provinciale di Terza Categoria, al calciatore Pietrantuono Alessandro Mauro, appare – sotto il profilo di una serena ed obiettiva valutazione – conseguenza di un’erronea interpretazione del testo del referto arbitrale. Invero, da una sua approfondita disamina, emerge che, nella circostanza, il calciatore ha assunto atteggiamento gravemente irriguardoso, ma senza alcun gesto che, in alcuna misura, potesse essere considerato eccedente, per l’appunto, la mancanza di riguardo. È da precisare, altresì, che il calciatore non si è reso responsabile di alcun gesto, che appesantisse la sua posizione agli effetti disciplinari, rispetto alle espressioni gravemente irriguardose, ai limiti dell’ingiuria. Di conseguenza, deve disporsi un’adeguata riduzione della squalifica a carico del calciatore in parola, al fine di commisurare la sanzione all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre al 31.05.2006 la squalifica a carico del calciatore Pietrantuono Alessandro Mauro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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