COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTESANTO CALCIO – GARA AZZURRA NAPOLI / MONTESANTO CALCIO DEL 5.02.06 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTESANTO CALCIO – GARA AZZURRA NAPOLI / MONTESANTO CALCIO DEL 5.02.06 – 3^ CAT. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva, in via preliminare, che la richiesta di ripetizione della gara, presentata dalla società Montesanto Calcio, non è ammissibile, in quanto l’atto di parte è sprovvisto del requisito formale a tal fine indispensabile (la prova dell’avvenuta spedizione contestuale, a mezzo raccomandata postale, di copia dei motivi di reclamo alla società controparte). Quanto alle altre richieste, questa C.D. rileva che il reclamo è parzialmente fondato. Invero, sentito l’arbitro a chiarimenti, è emerso che gli incidenti verificatisi durante la gara sono da attribuire esclusivamente ai disordini accaduti tra le due tifoserie ed i dirigenti locali. Per tali motivi, i calciatori di entrambe le società venivano alle mani, costringendo l’arbitro a sospendere la gara, al 15’ del secondo tempo, per circa quattro minuti e successivamente, al 28’, per circa dieci minuti. L’arbitro, constatato che non gli era possibile riprendere ancora una volta la gara, in quanto i tifosi della società Azzurra Napoli infastidivano, con ripetute provocazioni (come sottolineato in modo in equivoco dall’arbitro, all’atto della sua audizione presso questa C.D.), la partecipazione al gioco da parte dei calciatori della società Montesanto, ne decretava la sospensione definitiva. Per tali motivi, questa C.D., anche in ragione della precisazione resa dal direttore di gara, in sede di audizione, relativa alla circostanza che nessuno “ce l’aveva” con lui, ritiene conforme ad equità la riduzione ad euro 50,00 dell’ammenda. Non può accogliersi, viceversa, la richiesta principale di annullamento dell’ammenda di euro 200,00, in quanto, dal referto arbitrale e dall’audizione del direttore di gara, è emersa comunque una sia pur parziale responsabilità della società reclamante (i cui tesserati hanno attivamente partecipato a quelli che l’arbitro definisce “litigi”). P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, in ordine alla richiesta di ripetizione della gara; in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre ad euro 50,00 l’ammenda inflitta a carico della società Montesanto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it