COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ISCHIA BENESSERE E SPORT – GARA ONLUS ERCOLANESE / ISCHIA BENESSERE E SPORT DEL 5.3.2006 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ISCHIA BENESSERE E SPORT – GARA ONLUS ERCOLANESE / ISCHIA BENESSERE E SPORT DEL 5.3.2006 – ECCELLENZA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. La reclamante si duole di aver subito un trattamento sanzionatorio iniquo da parte del Giudice Sportivo in relazione ai fatti indicati nel referto di gara e conclude per un riesame di tutte le circostanze narrate dal direttore di gara. V’è da dire, a tal proposito, che da una attenta lettura del referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, nonché del suo supplemento e del rapporto del C.C., emerge con chiarezza e senza alcuna contraddittorietà nella descrizione degli episodi, una condotta grave dei sostenitori della società istante, colpevoli di aver reagito al lancio di pietre ed altri oggetti contundenti con le stesse modalità e con gli stessi materiali, determinando anche la sospensione temporanea della gara. In relazione alla richiesta di riconduzione ad equità della sanzione, questa Commissione ritiene di dover condividere la decisione del Giudice Sportivo di ricollegare i fatti ad entrambe le tifoserie - e per tale via configurare l’ipotesi della responsabilità oggettiva a carico delle due società – bilanciando gli stessi alla luce di tutte le circostanza dettagliatamente esposte nei documenti di gara e, per tale via, differenziando le sanzioni pecuniarie con l’articolazione dell’ammenda più grave alla squadra dell’Onlus Ercolanese. Per tale via la sanzione dell’ammenda comminata dal Giudice Sportivo è ritenuta equa e proporzionata e va dunque integralmente confermata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Ischia Benessere.
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