COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CITTÀ DI MONTELLA – GARA CITTÀ DI MONTELLA / SAN GIORGIO DEL SANNIO DEL 4.02.06 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CITTÀ DI MONTELLA – GARA CITTÀ DI MONTELLA / SAN GIORGIO DEL SANNIO DEL 4.02.06 – PROMOZIONE La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva: con raccomandata postale, in data 9.02.06, la società Città di Montella ha proposto reclamo (intestato a questa Commissione) in ordine alla gara, di cui all’epigrafe. Il reclamo era stato preceduto da preannuncio, a mezzo fax del 7.02.06, anch’esso intestato a questa Commissione Disciplinare e, per conoscenza, alla società controparte. Dal testo del reclamo si evince, prima facie, che la società Città di Montella abbia inteso proporre un atto “avverso l’omologazione del risultato della gara”. Essa ha successivamente sottolineato, nel testo del reclamo, che i calciatori Adjei Roselli Michea ed Asante Fracesco Eric abbiano partecipato alla gara, utilizzando carte d’identità, l’una risultata sottratta e, quindi, mai rilasciata dal Comune risultante di provenienza, l’altra “mai rilasciata dal Comune al presunto intestatario”. Va precisato, in via preliminare, che i due nominati calciatori abbiano effettivamente partecipato alla gara in esame (il secondo, in sostituzione di altro calciatore). In ordine alle due persone fisiche, la società reclamante ha prodotto un’attestazione, in data 8.02.06, del Comune di riferimento, confermativa di quanto asserito, nel suo reclamo, dalla società Città di Montella. In riferimento alla parte del reclamo, con la quale la società Città di Montella sostiene che possa trattarsi di “soggetti non identificati, né identificabili”, questa Commissione Disciplinare deve dichiarare l’inammissibilità del reclamo, in quanto esso (vertendo, per il richiamato aspetto, come da costante e coerente giurisprudenza della C.A.F., in materia di irregolarità di svolgimento della gara) avrebbe dovuto essere preceduto – ai fini della regolarizzazione, mediante trasmissione degli atti al competente Giudice Sportivo di primo grado – da preannuncio, formalizzato (anche a mezzo fax) entro le ore ventiquattro del giorno successivo a quello di disputa della gara in esame e non, come si è verificato, entro il terzo giorno. Va precisato, però, che il merito del reclamo e della singolare, grave vicenda, è insito nel successivo, sostanzialmente diverso, assunto della società Città di Montella, secondo il quale “il tesseramento, solo apparentemente regolare, è addirittura il frutto di condotte integranti… illecito sportivo”. La società reclamante, con palese confusione in ordine agli aspetti regolamentari della vicenda, ha insistito, anche a tale proposito ed addirittura nel corpo dello stesso periodo, sulla “compromissione ed alterazione che il normale svolgimento della gara ha subito”. Con tale puntualizzazione essa ha ribadito, indirettamente ed a proprio danno, che il reclamo debba essere considerato proposto sull’irregolare svolgimento della gara medesima (con la conseguenza che, sul punto, risulti inevitabile la declaratoria di inammissibilità). Tuttavia, in una doverosa valutazione di giustizia sostanziale, peraltro confortata dal richiamato riferimento, contenuto nel testo del reclamo in esame, al tesseramento dei due calciatori, “solo apparentemente regolare”, questa Commissione Disciplinare ritiene di dover procedere all’esame del merito del reclamo medesimo. A tale riguardo, la società controparte (San Giorgio del Sannio) ha prodotto, nel corpo delle proprie controdeduzioni (prescindendo dalla loro ammissibilità formale, la quale non rileva, atteso che si sta procedendo ad una disamina di valore sostanziale), fotocopia della pag. 5 (dell’allegato al Comunicato Ufficiale n. 70 del 12.01.06 del C.R. Molise), nell’ambito della quale risultano pubblicati gli svincoli, con decorrenza dal 16.12.05, dalla società Ciorlano di Montaquila, dei due calciatori in argomento. La società controparte ha, in buona sostanza, ritenuto di poter escludere ogni propria responsabilità, in ordine alla vicenda in esame, in ragione dell’affidamento, che essa aveva attribuito al Comunicato Ufficiale (di svincolo dei due calciatori) del C.R. Molise. La circostanza decisiva, in riferimento all’intricata questione, è da individuarsi nel fatto che l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania non abbia convalidato la richiesta di tesseramento del calciatore Adjei Roselli Michea, che ha partecipato alla gara in epigrafe. Deve, dunque, essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara medesima a carico della società San Giorgio del Sannio, con il punteggio di 0-3, per la posizione irregolare del calciatore Adjei Roselli Michea. Infine, in ordine ai potenziali, gravi aspetti disciplinari della vicenda, relativi ad entrambi i calciatori in argomento, si dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., per i relativi accertamenti. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Città di Montella, di infliggere alla società San Giorgio del Sannio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; ordina la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., per gli accertamenti innanzi specificati; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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