COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALVELINO – GARA CASALVELINO / SANTAMTIMESE DEL 19.2.2006 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 30 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALVELINO – GARA CASALVELINO / SANTAMTIMESE DEL 19.2.2006 – PROMOZIONE La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. La reclamante si duole dell’eccessiva sanzione comminata dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Giordano Marco, espulso al termine della gara in questione, e conclude nel reclamo, ritualmente presentato, per una riduzione della squalifica. Invero, dal referto di gara, fonte di prova privilegiata, emerge con estrema chiarezza la condotta antisportiva del suindicato calciatore. Pertanto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è da ritenersi del tutto congrua e proporzionata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società.
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