COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 06 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALVELINO – GARA CASALVELINO / ATLETICO IRNO DEL 15.01.2006 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 06 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALVELINO – GARA CASALVELINO / ATLETICO IRNO DEL 15.01.2006 – PROMOZIONE La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, il direttore di gara, audito nell’odierna seduta, ha confermato le dichiarazioni già rese al Giudice Sportivo, in occasione del reclamo di prima istanza, ovvero che la consegna della distinta della squadra antagonista non era stata chiesta, prima dell’inizio della gara, da alcun dirigente della società reclamante. Trova netta smentita, con tale dichiarazione, l’assunto della società reclamante, secondo il quale “il segretario del Casal Velino” avesse chiesto all’arbitro la consegna della richiamata distinta. All’atto delll’audizione presso il Giudice Sportivo, il direttore di gara aveva precisato che, anche durante l’intervallo tra le due frazioni di gioco, “alcuna persona appartenente alle società richiese le distinte”. Anzi, sempre all’atto di questa prima audizione, l’arbitro ha sottolineato che le distinte erano state consegnate a fine gara, in una con il modulo sul quale vengono registrate le sostituzioni e le ammonizioni dei calciatori e che, anche in tale frangente, le distinte non erano state “specificamente richieste da alcun dirigente”. Sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, dunque, al di là ed al di sopra di ogni e qualsiasi affermazione della reclamante, non può che conferirsi, come da costante giurisprudenza, valore di fonte privilegiata di prova agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni suppletive del direttore di gara, peraltro rese con modalità che escludono qualsiasi possibilità di dubbio, o di incertezza. Sotto il profilo normativo, l’art. 61, comma 2, N.O.I.F., prescrive che “una copia dell’elenco” dei calciatori e dirigenti “deve essere consegnata al capitano, o al dirigente dell’altra squadra prima dell’inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l’arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi”. Il chiaro dettato della norma di riferimento appare del tutto conforme alla vicenda in esame, in quanto, come sottolineato dal direttore di gara, in occasione di entrambe le citate audizioni, nessun dirigente della società reclamante (sia precisato ad abundantiam, nessun dirigente della società antagonista) gli aveva chiesto, o lo aveva sollecitato, alla consegna delle distinte di gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società.
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